difesa terra

Come dice il Professor Stefano Grassi, il diritto ambientale è un “diritto per principi”. E allora, dopo aver esaminato il principio dello sviluppo sostenibile ), dobbiamo altresì ricordare che vi sono altri principi chiave: cominceremo ad introdurne alcuni. Per farlo, partiremo dal testo chiave del diritto ambientale nel nostro Paese, ossa il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il cosiddetto Codice dell’Ambiente.

 

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Il principio dell’azione ambientale

L’art. 3-ter del Codice dell’Ambiente, “Principio dell’azione ambientale” dispone che:

«La tutela dell’ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell’azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente, nonché al principio «chi inquina paga» che, ai sensi dell’articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale».

I quattro principi

Questa norma ci consente di elencare i seguenti principi, tutti peraltro “codificati” a livello europeo (infatti, li troviamo all’articolo 191, paragrafo 2 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione EuropeaTfue): 1. Di precauzione, 2. Di prevenzione, 3. Della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente, 4. “Chi inquina paga”. E dunque, cosa significano?

Il principio di precauzione

Iniziamo con il principio di precauzione: per il significato, occorre fare riferimento alla Dichiarazione di Rio de Janeiro del 1992 (principio n. 15, secondo cui “Al fine di proteggere l’ambiente, gli Stati applicheranno largamente, secondo le loro capacità, il Principio di Precauzione. In caso di rischio di danno grave o irreversibile, l’assenza di certezza scientifica assoluta non deve servire da pretesto per differire l’adozione di misure adeguate ed effettive, anche in rapporto ai costi, dirette a prevenire il degrado ambientale”). Sostanzialmente, in presenza di un dubbio scientificamente attendibile, ancorché in assenza di conoscenze scientifiche certe circa la nocività per l’ambiente di una determinata attività, occorre adottare misure di tutela ambientale.

 

summit rio
Il Summit della Terra, tenutosi a Rio de Janeiro dal 3 al 14 giugno 1992, è stato la prima conferenza mondiale dei capi di Stato sull’ambiente.  Vi parteciparono 172 governi e 108 capi di Stato o di Governo, 2.400 rappresentanti di organizzazioni non governative e oltre 17.000 persone aderirono al NGO Forum

Il rischio di danno e la necessità di agire

Quello che bisogna ricordare, per comprendere il principio di precauzione, è che la necessità di agire deriva da un rischio di danno (come vedremo, questa è la grande differenza con il principio di prevenzione). Per fare un esempio, si pensi alla questione degli Organismi Geneticamente Modificati  ed alla scelta operata dal nostro Paese con il Decreto Legislativo, 14 novembre 2016, n. 227, recante Attuazione della direttiva Ue 2015/412, in particolare all’articolo 1, comma 1, lettera b), Titolo III-bis Limitazione e divieto di coltivazione degli Ogm su territorio nazionale.

Il principio di prevenzione

Il principio dell’azione preventiva (o di prevenzione) ha invece lo scopo di evitare che si verifichino danni all’ambiente; a differenza del principio di precauzione, presuppone rischi conosciuti e scientificamente provati relativi a comportamenti per cui esiste la piena certezza circa la loro pericolosità per l’ambiente. 

La Valutazione d’impatto ambientale

Per fare un esempio di strumenti elaborati sulla base del principio di prevenzione, dobbiamo menzionare la Valutazione di Impatto Ambientale (Via), che consiste proprio in un procedimento di natura tecnico-amministrativa avente il fine di individuare preventivamente i potenziali impatti che determinati progetti pubblici o privati possono comportare sull’ambiente. Sono assai varie le tipologie di progetti assoggettati a Via: si pensi a centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW, autostrade e strade extraurbane principali, impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all’Allegato B, lettere D1, D5, D9, D10 e D11, ed all’Allegato C, lettera R1 del Codice dell’Ambiente.

 

Ponte impatto ambientale
La valutazione di impatto ambientale (VIA) è una procedura amministrativa di supporto per l’autorità competente (come Ministero dell’Ambiente o Regione) finalizzata ad individuare, descrivere e valutare gli impatti ambientali di un’opera, il cui progetto è sottoposto ad approvazione o autorizzazione

Il principio della correzione dei danni causati all’ambiente

Ed ecco poi il principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente: nel caso in cui non sia stato possibile evitare i danni mediante il ricorso ai principi di precauzione e prevenzione, occorre intervenire ex post a correggerli, per ripristinare nella misura possibile lo status quo ante, e nel provvedere al ripristino si deve intervenire innanzitutto sulla fonte dei danni. Ad esempio, si pensi alla normativa in materia di bonifiche.

“Chi inquina paga”

Infine, un altro principio utilizzato quasi quotidianamente da chi si occupa di diritto ambientale: il principio «chi inquina paga». Sostanzialmente, è necessario che i costi dei danni all’ambiente gravino sui soggetti responsabili degli inquinamenti. Ad esempio, possiamo fare riferimento alla disciplina delle bonifiche e del danno ambientale. In estrema sintesi, si ritiene che debba essere il responsabile dell’inquinamento a farsi carico di ripristinare le matrici ambientali danneggiate o inquinate e non altri soggetti “incolpevoli”. Ciò, in linea di massima, dovrebbe valere anche quando il responsabile non voglia o non possa risponderne o qualora non sia identificato.

 

 Guarda l’intervento dell’ Uvi  sul principio  “Chi inquina paga?” 


Spunti di lettura:

  • R. Bifulco – A. D’aloia (a cura di), Un diritto per il futuro, Napoli, 2008;
  • G. Cordini, P. Fois, S. Marchisio, Diritto ambientale. Profili internazionali europei e comparati, Torino, Giappichelli, 2017 
  • B. Caravita, L. Cassetti, A. Morrone, Diritto dell’ambiente, Il Mulino, 2016
  • A. Crosetti, R. Ferrara, F. Fracchia (a cura di), Introduzione al diritto dell’ambiente, Laterza, 2018
  • N. Lugaresi, Diritto dell’Ambiente, Cedam, 2020
  • L. Salvemini, I principi di diritto dell’ambiente, Giappichelli, 2019

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Valentina Cavanna
Valentina Cavanna
Valentina Cavanna si è laureata cum laude e dignità di stampa in Giurisprudenza con una tesi in Diritto Amministrativo dal titolo “Profili giuridico-amministrativi delle Valutazioni di Impatto Ambientale e Ambientale Strategica”.
Ha ottenuto altresì la laurea cum laude e dignità di stampa in Scienze Internazionali e Diplomatiche , con una tesi in Storia delle Dottrine Internazionalistiche dal titolo “Ecologismo e femminismo nel pensiero di Petra Kelly”.
Esercita la professione di avvocato, svolgendo attività di assistenza legale e "due diligence" legale in materia di Diritto dell’Ambiente e Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro; è autrice di numerose pubblicazioni sulle principali Riviste del settore.
È dottoranda di ricerca presso la Scuola di Dottorato dell’Università degli Studi di Torino, Corso di Dottorato in Diritti e Istituzioni (XXXV ciclo). Il suo progetto di ricerca principale è “Environment and technological progress: l’esigenza di nuovi principi e di una nuova normativa comunitaria e nazionale per garantire la sostenibilità ambientale” (supervisor: Prof.ssa Anna Maria Poggi).
È Cultrice della Materia in Istituzioni di Diritto Pubblico presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Genova.

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